Articolo prima aggiunto dalla L.R. 21/10/2010, n. 17 e poi abrogato dalla L.R. 26/06/2014, n. 11, così recitava:

Art. 24-bis (Contributi per le utilizzazioni boschive e vendita del legname) — 1. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale delle proprietà pianificate, la Regione eroga contributi a sostegno delle utilizzazioni boschive e della vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.

2. I beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono i proprietari forestali privati e pubblici, con esclusione della Regione, di boschi situati nel territorio regionale o loro delegati a eseguire i lavori di utilizzazione boschiva, con priorità nell'ordine per le gestioni forestali associate, per le proprietà forestali assoggettate alla certificazione della gestione forestale sostenibile e che attuano le utilizzazioni boschive con affidamento dei relativi lavori finalizzati alla successiva vendita a strada del legname.

3. Con apposito regolamento sono definiti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.”

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