Articolo abrogato dall'art. 141, della L.R. 19/11/1991, n. 52, così recitava:

Art. 41 - Varianti agli strumenti urbanistici

Fino all’attuazione della pianificazione a livello comprensoriale nel territorio regionale non sono soggette ad approvazione del Presidente della Giunta regionale, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che comportino rispetto agli stessi:

a) un aumento delle dotazioni delle aree destinate a servizi pubblici;

b) una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza.

Le varianti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma entrano in vigore dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di cui all’ultimo comma del successivo articolo 42 sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

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