Articolo modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 12/02/2001, n. 3 e, successivamente, abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 16 - Consultazione del pubblico interessato

1. Fino alla scadenza del termine perentorio di 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere presentate al Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale osservazioni, istanze, pareri da parte del pubblico interessato.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove la convocazione di audizioni pubbliche quando ricorrano le condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Le audizioni sono presiedute dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato e si svolgono secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Dell'esito dell'audizione il Sindaco dà comunicazione all'Amministrazione regionale entro cinque giorni dallo svolgimento della medesima.

3. Gli enti locali interessati possono promuovere ulteriori ed autonome forme di informazione e consultazione rispetto a quelle previste ai commi precedenti al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 4.”

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