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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 14-ter - (Percorsi di socializzazione e integrazione sociale nei luoghi di lavoro)
1. Per le finalità di cui all'articolo 14-bis, comma 1, la Regione sostiene l'utilizzo di progetti inerenti:
a) percorsi di socializzazione, osservazione e orientamento propedeutici all'integrazione lavorativa nei normali luoghi di lavoro;
b) inserimento socio-assistenziale in ambienti in cui si svolgono attività lavorative, rivolto a persone la cui insufficiente produttività non consente a pieno titolo l'avvio ai percorsi di cui alla lettera a), ma rende comunque praticabile l'accesso e la frequenza di un ambiente di lavoro.
2. La Giunta regionale definisce con il progetto obiettivo di cui all'articolo 14-bis, comma 4, le modalità organizzative e di svolgimento dei progetti di cui al comma 1.
3. Alle persone disabili inserite nei percorsi di cui al comma 1, lettera a), spetta un incentivo motivazionale annualmente determinato dalla Giunta regionale.
4. Alle persone disabili inserite nei progetti di cui al comma 1, lettera b), spetta un'incentivazione motivazionale annualmente determinata dalla Giunta regionale.
5. Le attività svolte nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 non costituiscono un rapporto di lavoro e le incentivazioni di cui ai commi 3 e 4 a esse correlate non costituiscono compenso ma hanno finalità assistenziali e motivazionali ai fini dell'inclusione sociale.
6. La competenza ad assicurare le persone disabili inserite nei progetti di cui al presente articolo contro gli infortuni e le malattie connessi alla presenza sui luoghi di lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi, spetta all'ente cui fa capo il Servizio per l'integrazione lavorativa.
7. Alle persone disabili che partecipano ai progetti di cui al presente articolo è prevista la concessione di contributi a sostegno delle spese connesse. Con regolamento regionale, da adottarsi previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità e i criteri di concessione dei contributi."
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