Articolo modificato dall'art. 9, comma 2, della L.R. 10/11/2017, n. 37 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2024, così recitava:

"Art. 16 - (Barriere architettoniche)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione contributi diretti a favorire l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità.

2. I Comuni provvedono alla concessione dei contributi alle persone di cui al comma 1 secondo le modalità e i criteri definiti con apposito regolamento regionale.

2-bis. Qualora un provvedimento giurisdizionale stabilisca l’affidamento condiviso di una persona nelle condizioni di cui al comma 1, il contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche può essere concesso sia per l’abitazione di residenza che per l’abitazione di domicilio del beneficiario, secondo le modalità e i criteri previsti per i residenti dal regolamento regionale di cui al comma 2."

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