Articolo modificato dall'art. 10, comma 2, della L.R. 04/07/1997, n. 23;  dall'art. 4, comma 13, della L.R. 15/02/1999, n. 4 e, successivamente, abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 03/03/2023, n. 10 a decorrere dal 01/01/2023, così recitava:

"Art. 19 - (Modalità di finanziamento degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c))

1. Oltre a quanto espressamente previsto dall'articolo 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori del servizio sociale di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 33/1988 contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c).

2. abrogato

3. abrogato

4. abrogato"

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