Articolo modificato dall’art. 25, comma 1, del D. Pres. R. 20/12/2017, n. 0290/Pres. e, successivamente, abrogato dall’art. 28, comma 1, del D. Pres. R. 18/08/2022, n. 0108/Pres., così recitava:

"Art. 44 - (Autorizzazione all’esercizio dei servizi semiresidenziali per anziani autosufficienti)

1. I servizi semiresidenziali già funzionanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e destinati all’accoglimento di persone anziane autosufficienti sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio, secondo le procedure di seguito indicate.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dei servizi che rispettano i requisiti minimi autorizzativi indicati nell’allegato D del presente regolamento, presentano al Comune competente per territorio la domanda di autorizzazione all’esercizio, redatta in conformità al modello 2 dell’allegato F al presente regolamento e corredata dai documenti in esso indicati.

3. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda:

a) verifica la completezza della documentazione pervenuta e richiede le eventuali integrazioni che devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla richiesta. In tal caso i termini del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di presentazione delle integrazioni o, in mancanza, fino alla scadenza del termine di trenta giorni;

b) effettua le verifiche tecniche di controllo del possesso dei requisiti minimi autorizzativi indicati nell’allegato D del presente regolamento;

c) rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività qualora l’esito della verifica tecnica sia positiva o, in caso contrario, comunica al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

4. Il Comune redige l’autorizzazione all’esercizio in conformità al modello 3 dell’allegato F al presente regolamento e ne invia copia alla Direzione centrale e all’Azienda sanitaria competente per territorio.

5. I titolari dei servizi, di cui al comma 1, che non presentano la domanda di autorizzazione all’esercizio entro i termini e le modalità previste al comma 2, non possono proseguire nell’esercizio dell’attività e sono soggetti alle sanzioni previste dall’articolo 42."

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