Comma abrogato dall’art. 6, comma 1, del D. Pres. R. 20/11/2020, n. 0163/Pres., così recitava:

"3. In deroga a quanto previsto al comma 2, primo periodo, nel caso di leasing la spesa ammissibile è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei macchinari coperto dal leasing sia superiore a euro 5.000.000 si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000."

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