Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, del D. Pres. R. 20/11/2020, n. 0163/Pres. e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, del D. Pres. R. 22/03/2022, n. 032/Pres., così recitava:

"2. La spesa ammissibile è data dalla quota del costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperta dall'operazione finanziaria ed è compresa tra euro 1.000 e euro 5.000.000. Nel caso in cui il costo dei beni ammissibili e degli eventuali servizi e interventi ammissibili ausiliari coperto dall'operazione finanziaria sia superiore a euro 5.000.000, si considera spesa ammissibile ai fini del calcolo dell'incentivo l'importo massimo di euro 5.000.000."

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