Articolo modificato dall'art. unico della L.R. 15/04/1985, n. 15 e, successivamente, abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 23

È abrogata la L.R. 23 gennaio 1976 n. 2 e successive modificazioni.

Gli studenti delle scuole o dei corsi di formazione professionale per operatori sanitari infermieristici e tecnici cui è stato attribuito l'assegno di studio di cui all'art. 18, I comma, della legge regionale 23 gennaio 1976, n. 2, continuano ad usufruire del beneficio sino a completamento del corso di formazione e comunque non oltre la durata dell'anno scolastico 1984/1985."

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