Articolo abrogato dall’art. 31, comma 1, della L.R. 22/10/2018, n. 14, così recitava:

"Art. 8 - Comitato didattico-organizzativo

In ogni scuola è costituito un Comitato didattico-organizzativo così composto:

- direttore della scuola, che lo presiede;

- quattro operatori dei servizi sanitari e sociali delle Unità sanitarie locali, designati dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali presso le cui strutture si effettuano i tirocini;

- due insegnanti per ciascun anno di corso, dei quali uno coordinatore di sezione se previsto, eletti dalle rispettive assemblee;

- un allievo per ciascun anno di corso, eletto dalla rispettiva assemblea.

Gli insegnanti e gli allievi di eventuali sezioni staccate fanno parte a tutti gli effetti delle rispettive assemblee.

Il Comitato didattico-organizzativo programma e coordina l'attività didattica al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi formativi contenuti nei programmi di studio relativi ai singoli profili professionali."

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