Articolo abrogato dalla L.R. del 28/07/2004 n. 17. L'articolo 167-ter così recitava: "1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito."

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