Articolo abrogato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 20/05/2021, n. 4, così recitava:

"Art. 20 - Disposizioni transitorie per la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e delle valutazioni di incidenza ambientale

1. Per i territori esterni alle aree naturali protette, ai fini della prima attuazione dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2015, dall’1 gennaio 2016, nelle more del trasferimento di specifiche risorse finanziarie e strumentali ai nuovi enti destinatari, si applicano le norme del presente articolo.

2. La Regione esercita le funzioni di gestione dei siti della Rete Natura 2000, di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 13 del 2015, sentiti i Comuni e le loro Unioni interessate.

3. Le funzioni di valutazione di incidenza dei progetti e interventi di cui all’articolo 18, comma 2, lettera e), della legge regionale n. 13 del 2015, qualora non siano già state trasferite all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità ai sensi dell’articolo 40, comma 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000), sono esercitate come segue:

a) la Regione effettua la valutazione dei progetti e degli interventi approvati dalla Provincia e di tutti quelli sottoposti a VIA regionale; essa rilascia altresì il proprio parere in merito ai piani di competenza provinciale, ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio);

b) il Comune continua ad effettuare la valutazione dei piani di competenza comunale, acquisito il parere dell'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato. Effettua, inoltre, la valutazione dei progetti e degli interventi di propria competenza, ad eccezione di:

1) quelli all'interno delle aree protette, la cui valutazione resta di competenza degli Enti di gestione delle stesse;

2) quelli la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni, la cui valutazione spetta al Comune con la porzione di sito Natura 2000 maggiormente interessata dal progetto, acquisito il parere dell'altro Comune;

3) quelli di cui il Comune sia il proponente, la cui valutazione spetta alla Regione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo la Regione può avvalersi dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE)."

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