Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 30/06/2008, n. 10; dall’art. 3, comma 1, della L.R. 23/12/2016, n. 25 e abrogato dall’art. 56, comma 3, della L.R. 27/12/2017, n. 25, così recitava:

“Art. 6 - Programma annuale operativo (PAO)

1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, l'Unione di Comuni montani approva un programma annuale operativo (PAO), il quale individua le opere e gli interventi, cui si intende dare attuazione nell'anno di riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di finanziamento.

2. Il PAO approvato è trasmesso alla Regione, la quale entro quindici giorni segnala eventuali in-coerenze con le previsioni del programma regionale per la montagna vigente. Qualora non siano pervenute segnalazioni, il PAO acquisisce esecutività il sedicesimo giorno dalla trasmis-sione.

3. In caso di segnalazioni, l'Unione di Comuni montani modifica e riapprova il PAO e lo trasmette nuovamente alla Regione.

4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3-bis, la Regione trasferisce all'Unione di Comuni montani la relativa quota di riparto del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.”

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