Articolo abrogato dalla L.R. 20/12/2013, n. 28. L’articolo 24 così recitava: “Art. 24 - Rateizzazione delle annualità pregresse relative al demanio idrico - 1. Nel caso in cui l'importo dovuto alla Regione per annualità pregresse di canoni o indennità di occupazione relativi al demanio idrico, sia superiore a Euro 500,00, il pagamento può essere effettuato, previo assenso dell'Amministrazione regionale, ratealmente, con fissazione del numero di rate, della cadenza e dell'importo delle stesse proporzionato all'ammontare di quanto dovuto, nel termine massimo di cinque anni e comunque entro la scadenza del titolo concessorio.

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