Articolo modificato dall’art. 47, commi 1-2, della L.R. 23/12/2010, n. 14 e, successivamente, abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

"Art. 23 - Accreditamento dei servizi e delle strutture socio-sanitarie

1. Al fine di consentire l'avvio dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, la Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, disciplina, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i criteri, le procedure ed i tempi per l'avvio del sistema di accreditamento definitivo dei servizi e delle strutture che erogano prestazioni socio-sanitarie, provvedendo altresì alla definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate. Con il medesimo provvedimento, vengono contestualmente individuate le condizioni e le procedure da osservarsi per la concessione dell'accreditamento transitorio dei servizi e delle strutture che intrattengono rapporti con il Ssr e con gli Enti locali territoriali, nonché le tipologie di prestazioni e servizi sociosanitari per la cui erogazione può essere concesso l'accreditamento transitorio nell'ambito di un processo di avvicinamento graduale e progressivo ai requisiti propri dell'accreditamento definitivo.

2. A decorrere dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale, l'accreditamento transitorio è concesso dai soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale a condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle strutture di cui al comma 1:

a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;

b) risultino in possesso dell' autorizzazione al funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;

c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative previste nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo provvedimento, modalità di adeguamento dell'organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture, con l'obiettivo di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona.

3. La concessione dell'accreditamento transitorio comporta l'adeguamento dei rapporti negoziali tra le Amministrazioni interessate ed i soggetti gestori accreditati e la loro trasformazione in contratti di servizio aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi ed il loro sistema di remunerazione e, in particolare, gli obiettivi e le caratteristiche quali-quantitative dei servizi da assicurare, con la finalità di garantire maggiore qualità e stabilità delle gestioni. La concessione dei provvedimenti di accreditamento transitorio deve avvenire comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

3-bis. La Giunta regionale individua le condizioni ed i limiti nell'ambito dei quali, in relazione alla carenza di presupposti fondamentali per la conclusione dell'istruttoria finalizzata al rilascio dei provvedimenti entro il termine stabilito, l'accreditamento transitorio può essere eccezionalmente concesso dal soggetto istituzionale competente oltre il termine del comma 3 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2011.

4. A partire dall'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, per l'attivazione di nuovi rapporti necessari per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, i soggetti istituzionali competenti per l'ambito distrettuale concedono l'accreditamento provvisorio, nel rispetto delle condizioni e delle procedure determinate con il medesimo provvedimento di cui al comma 1. Nei territori ove siano previste ASP (Aziende pubbliche di servizi alla persona), il processo di accreditamento provvisorio dovrà tener conto della riorganizzazione prevista. Col provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce anche le condizioni di trasparenza, comunicazione pubblica e durata massima dei contratti di servizio di cui al comma 3, nonché le condizioni di pluralismo nell'offerta dei servizi, al fine di tutelare l'interesse dell'utenza, da assicurare anche in condizione di accreditamento provvisorio."

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