Articolo abrogato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 06/11/2019, n. 22, così recitava:

"Art. 19 - Procedure per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie

1. L'autorizzazione all'esercizio viene rilasciata dal Comune competente per territorio, previo parere tecnico, espresso dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda Usl territorialmente competente, in ordine al possesso dei requisiti previsti per l'attività che si intende esercitare.

2. Per l'espressione del parere di cui al comma precedente, il Dipartimento di sanità pubblica si avvale di un'apposita commissione di esperti, anche esterni, nominata dal Direttore generale dell'Azienda Usl. La commissione si esprime in ordine alle modalità specifiche di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 4, lettera d), risolve questioni interpretative inerenti i requisiti stessi ed assicura uniformità di valutazione ai fini del successivo rilascio del parere da parte del Dipartimento di sanità pubblica.

3. All'atto del ricevimento della domanda da parte dell'interessato, il Comune provvede all'inoltro della stessa al direttore del Dipartimento di sanità pubblica, che è tenuto a ad effettuare gli accertamenti necessari ed a rilasciare il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune.

4. Il Comune, preso atto del parere del Dipartimento di sanità pubblica, rilascia l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni ovvero, qualora sia stata rilevata una parziale insussistenza di requisiti, notifica al richiedente le prescrizioni ed il termine per adeguarsi ad esse. Dopo la scadenza di tale termine, il Comune dispone, con le stesse modalità ed i termini sopra individuati, un nuovo accertamento e provvede conseguentemente al rilascio od al diniego dell'autorizzazione. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è definitivo.

5. L'autorizzazione deve indicare il soggetto pubblico o privato titolare dell'autorizzazione, la denominazione e l'ubicazione della struttura autorizzata, la tipologia delle attività esercitate, nonché i titoli necessari per l'espletamento delle funzioni di direttore sanitario o tecnico della struttura autorizzata.

6. Spetta alla Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definire:

a) i criteri di composizione delle commissioni di esperti chiamate ad operare a supporto dei Dipartimenti di sanità pubblica ai sensi del comma 2;

b) gli elementi che devono essere contenuti nell'atto di autorizzazione del Comune e la cui modifica comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'esercizio da parte del Comune, individuando altresì i casi di variazioni che non comportano l'emanazione di un nuovo provvedimento autorizzativo, bensì una mera comunicazione da parte del soggetto interessato ed una successiva presa d'atto da parte del Dipartimento di sanità pubblica territorialmente competente."

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