Comma abrogato dall'art. 25, comma 2, della L.R. 28/12/2021, n. 31, così recitava:

"1. Per verificare l’effettiva attuazione delle leggi regionali, l'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell’istruttoria elaborata dal Nucleo di cui all’articolo 8, presenta alla Giunta per la conseguente trasmissione al Consiglio, entro il 30 settembre di ogni anno, una dettagliata relazione in cui dà conto:

a) delle leggi approvate nell’anno precedente;

b) delle leggi che richiedono provvedimenti attuativi entro termini certi;

c) dei singoli provvedimenti attuativi adottati;

d) dei provvedimenti non adottati allo scadere dei termini di legge;

e) del livello di attuazione delle leggi da parte delle singole strutture amministrative regionali competenti;

f) dei motivi tecnici circa la mancata adozione dei provvedimenti attuativi."

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