Comma abrogato dal Reg. R. 28/09/2017, n. 3, a decorrere dal 01/01/2018.

Il comma 2 dell’articolo 31 così recitava:

2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i lavori effettuati in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, conclusi alla data del 31 dicembre 1994 e non ancora sottoposti al collaudo, sono definiti con certificati di regolare esecuzione dei lavori dal Direttore dei Lavori, quando gli importi degli stessi sia inferiore a lire 150 milioni, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.”

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