2. PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE - 2.1 Presentazione della domanda - 2.1.1 La Regione Campania procede di norma alla concessione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile mediante procedura ad evidenza pubblica, salvo i casi previsti nei successivi punti 2.2.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4. 2.1.2 Qualsiasi soggetto pubblico o privato che intenda ottenere in concessione un bene individuato ai sensi del punto n. 1 deve produrre istanza al Settore Patrimonio e Demanio dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio indicando i dati identificativi del bene oggetto di concessione (località ed estremi catastali), le finalità di utilizzo, i dati identificativi del richiedente ed ogni altro estremo utile. 2.1.3 Il responsabile del procedimento, a seguito dell’istanza di concessione, verifica preliminarmente che il bene, avuto riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche ed alla destinazione non sia in grado di soddisfare concrete ed immediate esigenze della Regione Campania. Il responsabile del procedimento, in tal caso, verificato la sussistenza dei presupposti normativi e tecnici, dispone la determinazione del canone annuo di concessione. 2.2 Pubblicazione - 2.2.1 Per l’individuazione del soggetto concessionario, l’Amministrazione Regionale prescinde dall’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica in caso di canone annuale inferiore o uguale a euro 5.000,00. In tali casi la scelta del soggetto concessionario si sviluppa in considerazione delle seguenti caratteristiche: - Preminenza dell’Ente Pubblico; - Grado di utilità e/o interesse dell’attività svolta dall’eventuale concessionario in relazione alle finalità istituzionali della Regione Campania; - Possibilità di fruizione dei servizi offerti da parte dell’Ente concessionario o da parte dei cittadini; - Livello di affidabilità dell’Ente o Associazione; - Livello di radicamento dell’Ente o Ass.sul territorio regionale; - Data di presentazione della richiesta di concessione. 2.2.2. Nel caso di canone annuo stimato superiore a euro 5mila. il responsabile del procedimento ordina la pubblicazione dell’istanza per estratto all’albo pretorio del Comune ove è ubicato il bene e sul sito istituzionale della Regione Campania. La pubblicazione indica il termine, non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta, entro il quale i soggetti interessati al bene oggetto dell’istanza di concessione potranno presentare domande concorrenti ovvero presentare osservazioni ed opposizioni che l’Amministrazione valuterà dandone conto nel provvedimento finale. 2.3 Istruttoria - 2.3.1 In caso di domande concorrenti per l’utilizzo della stessa area per analoghe finalità si procede, fermi restando i diritti di prelazione previsti dalla legge, all’esperimento di licitazione privata tra i soggetti richiedenti. La gara si svolge con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il canone annuo stimato per la concessione del bene e con le altre regole indicate nella lettera d’invito. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un’offerta migliorativa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l’offerta, si procede ad estrazione a sorte. 2.3.2 Quando il soggetto richiedente e/o almeno uno di quelli concorrenti appartengono alle categorie di cui al punto n. 3.2.1 e intendano utilizzare il bene per l’esercizio di attività di cui al punto n. 3.2.2, l’Amministrazione prescinde dall’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, e la scelta del soggetto concessionario ha luogo attraverso l’applicazione dei criteri di cui al punto 2.2.1. 2.3.3 È facoltà dell’Amm.Reg. prescindere dall’espletamento della procedura ad evidenza pubblica qualora il soggetto richiedente o concorrente sia un Ente Locale che, nonostante intenda utilizzare il bene per attività differenti da quelle indicate al punto 3.2.2, manifesti la volontà di destinarne i proventi per le finalità di cui al punto 3.2.2. In tal caso al concessionario, previa predisposizione di un programma delle attività e di un rendiconto annuale sull’utilizzo dei proventi, sarà applicato un canone ricognitorio. 2.3.4 La Regione Campania non procede all’espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica quando allo scadere del termine indicato nella pubblicazione non vi siano domande concorrenti per la concessione in uso del bene oggetto dell’istanza principale.

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