3. CANONI CONCESSORI

3.1 Canoni non ricognitori

3.1.1 Il canone stabilito nell’atto di concessione di norma corrisponde a quello di mercato (canone non ricognitorio) legato ai parametri del beneficio economico e dell’utilità.

3.1.2 Il canone di concessione annuo non ricognitorio è determinato nella misura percentuale di seguito individuata:

a) 3% nel caso di concessioni di durata non superiore ai 2 anni;

b) 3,25% nel caso di concessioni di durata superiore ai 2 anni ed inferiore ai 3;

c) 3,50% nel caso di concessioni di durata superiore ai 3 anni ed inferiore ai 4 del valore commerciale dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili determinato da una perizia di stima redatta dal competente Ufficio del Settore Patrimonio e Demanio ovvero, per stime di particolare complessità, da soggetti convezionati con l’Amministrazione regionale. In ogni caso il canone annuo non ricognitorio non può essere inferiore a euro 309,87.

3.1.3 La stima del valore commerciale deve far riferimento, anche se non in modo esclusivo, alla loro vigente destinazione e agli usi per i quali viene presentata domanda di concessione.

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