Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L.R. 26/05/2021, n. 16 il presente comma, si interpreta nel senso che la facoltà attribuita al commissario unico per la liquidazione delle comunità montane di utilizzare le poste attive di una o più delle comunità montane per estinguere le poste passive di altra comunità montana, al fine di agevolare la liquidazione dei soppressi enti montani, con salvaguardia delle esigenze relative all'esercizio delle funzioni da trasferire secondo il criterio di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna - Azienda Calabria Verde - e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna), non fa venir meno la distinta soggettività giuridica di ciascuna comunità montana e ognuna rimane esclusiva titolare dei rispettivi rapporti attivi e passivi, delle proprie strutture organizzative e dei relativi servizi di tesoreria, non potendosi in ogni caso confondere i loro patrimoni anche per obbligazioni a qualsiasi titolo sussistenti nei confronti di terzi.

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