Comma modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 07/07/2021, n. 17.

In seguito, la Sent. Corte Cost. 19/05/2022, n. 124 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, della L.R. 07/07/2021, n. 17.

Si riporta il testo del comma nella versione precedente:

“2. Il commissario straordinario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale; solo in casi eccezionali e solo qualora, tra i dirigenti interni della Regione, non vi sia il profilo professionale richiesto è consentito l'utilizzo di commissari esterni. Il compenso del commissario non può essere superiore al trattamento tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale e il relativo onere è posto a carico del bilancio dell'ente conseguente all'accorpamento.”

Dalla redazione