Articolo abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 54 - (Responsabilità della pubblicazione)

1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione è curata dal Presidente della Giunta regionale, dal quale dipendono la direzione e la redazione dello stesso.

2. Il direttore responsabile del Bollettino Ufficiale della Regione è individuato prioritariamente tra i giornalisti professionisti dell'Ufficio stampa della Giunta regionale in possesso di laurea, preferibilmente in materie giuridiche, è nominato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente.”

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