Articolo abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 52 - (Richiesta di pubblicazione e relative spese)

1. La pubblicazione degli atti degli organi regionali è richiesta direttamente alla Direzione del Bollettino Ufficiale dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio regionale, dagli Assessori competenti ovvero dai dirigenti generali regionali; quella degli atti degli altri Enti dalle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione, o, a richiesta motivata, ai sensi dell'art. 50, comma 4.

2. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da regolamenti regionali o da leggi ovvero quando sia richiesta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio, dai competenti Assessori, dai direttori generali o quando attiene a funzioni regionali delegate.

3. In tutti gli altri casi la pubblicazione è effettuata a spese dell'ente nel cui interesse è prevista.”

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