Articolo abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 56 - (Tiratura e distribuzione gratuita)

1. La tiratura del Bollettino è determinata distintamente e per i fascicoli contenenti la parte prima e seconda e per quelli contenenti la parte terza, con disposizione del Presidente della Giunta, in relazione alle effettive esigenze di diffusione.

2. Il Bollettino Ufficiale, parti prima, seconda e terza, compresi i supplementi straordinari e gli indici, viene distribuito gratuitamente:

a) ai consiglieri regionali ed ai gruppi consiliari della Regione;

b) ai servizi del Consiglio regionale, della Giunta regionale, e dell'Organo regionale di controllo;

c) agli Enti ed aziende dipendenti dalla Regione;

d) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri;

e) alla Presidenza del Senato e della Camera dei Deputati;

f) ai senatori e deputati eletti in Calabria;

g) al Commissario di Governo ed ai Prefetti della Calabria;

h) alla Corte Costituzionale;

i) alla Corte Suprema di Cassazione e alla Procura Generale presso la stessa Corte, al Consiglio di Stato, alla Corte dei Conti, e alla Procura Generale presso la stessa, al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

l) all'Avvocatura Generale dello Stato;

m) alle Corti di Appello della Calabria e alle Procure Generali presso le stesse Corti;

n) al Tribunale Amministrativo Regionale ed alle sue sezioni;

o) ai Tribunali, alle Procure della Repubblica e alle Preture della Calabria;

p) all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

q) ai Comuni della Calabria, alle Amministrazioni provinciali, alle Comunità Montane, alle Unità Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere;

r) alle Federazioni Regionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Regione;

s) alle Camere di Commercio;

t) agli uffici statali ed agli organi di polizia cui è demandata l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti regionali;

u) ai Presidenti delle Giunte e dei Consigli delle altre Regioni;

v) agli organi di informazione che ne facciano richiesta;

z) alle Università della Calabria;

a1) alle biblioteche e centri di lettura della Calabria che ne facciano richiesta;

b1) alla Comunità Economica Europea;

c1) alle Associazioni di volontariato, Enti ed organismi senza fini di lucro che ne facciano richiesta;

d1) ad altri soggetti che siano indicati con decreto del Presidente della Giunta regionale.”

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