Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 05/07/2017, n. 29, così recitava:

“Art. 28 - (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive)

1. Nei procedimenti che iniziano a domanda di parte, in luogo della documentazione relativa a spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi o risarcimenti, contributi ricevuti, mutui o prestiti contratti con Istituti di Credito o Enti pubblici, sussistenza di crediti o di debiti, è ammessa temporaneamente la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di legge.

2. L'Amministrazione non può comunque emettere il provvedimento finale favorevole in carenza della documentazione di cui al comma 1.”

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