Articolo abrogato dall’art. 35, comma 1, della L.R. 05/07/2017, n. 29, così recitava:

“Art. 25 - (Accordi con altre Amministrazioni per lo svolgimento di attività di interesse comune)

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 24, la Regione può concludere con le altre Amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5 della legge 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.”

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