Articolo modificato dall'art. 29, comma 3, della L.R. 21/08/2006, n. 7; dall'art. 31, comma 12, della L.R. 11/05/2007, n. 9; dall'art. 9, comma 8, della L.R. 12/12/2008, n. 40 e, successivamente, abrogato dall’art. 24, comma 2, della L.R. 06/04/2011, n. 11, così recitava:

“Art. 50 - (Pubblicazione degli atti regionali e di interesse regionale)

1. Nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria sono pubblicati:

a) lo Statuto regionale;

b) le leggi ed i regolamenti della Regione Calabria;

c) i Regolamenti del Consiglio regionale;

d) le circolari esplicative delle leggi regionali nonché gli atti di organi della Regione contenenti indirizzi nei confronti di Amministrazioni pubbliche;

e) atti contenenti indirizzi nei confronti di soggetti privati singoli o di categorie;

f) le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei relativi risultati;

g) i dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Calabria, a leggi statali impugnate dalla Regione Calabria, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché le ordinanze con cui gli organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità di leggi regionali;

h) gli avvisi di concorso;

i) gli annunzi legali.

2. Sono inoltre pubblicati nel Bollettino Ufficiale:

a) le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale;

b) i decreti, ordinanze ed altri atti del Presidente della Giunta regionale;

c) le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini al fine di garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto del principio della necessaria tutela della riservatezza degli individui e degli Enti, di cui al Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

d) le determine ed i decreti dirigenziali aventi valenza esterna;

e) ogni altro atto che comporti oneri a carico del bilancio regionale.

3. Sono altresì pubblicati gli atti di Enti locali, di Enti pubblici e di altri Enti ed organi e, su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Calabria, nonché i comunicati o le informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui non sia prescritta in generale la pubblicazione.

4. Possono essere pubblicati, su determinazioni del Presidente della Giunta, a richiesta di Enti o amministrazioni interessate, altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale.

5. Entro 5 giorni dalla numerazione gli atti ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale.”

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