Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 3 - (Funzioni dell’AIC)

1. All’AIC sono attribuite le funzioni già esercitate dai cessati enti o autorità d’ambito ai sensi della legislazione vigente.

2. L’AIC svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato, nel rispetto delle determinazioni dell’AEEGSI.

3. L’AIC esercita le predette funzioni assicurando il necessario raccordo con l’amministrazione regionale.”

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