Articolo abrogato dalla L.R. del 23/12/2011 n.47. Gli articoli 42 e 43 così recitavano:

“Art. 42 - (Danno ambientale di minima entità)       1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da £ 100.000 a  £ 500.000 (da 51,64 a 258,22 Euro).

Art. 43 - (Danno ambientale con possibilità di ripristino)    1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo e il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina, con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto dalla vendita del bene tutelato, dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'Ente di gestione dell'area naturale protetta provvede ad ingiungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e preavvertendo che in caso di inadempienza l'Amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'Amministraz di provvedere in sostituzione dell'obbligo e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 100% entro centoventi giorni e del 200% sopra tale limite.6. Decorso invano, il termine fissato, l'Ente di gestione dell'area naturale protetta procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute secondo le disposizioni del R.D. 639/1910.”

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