Articolo abrogato dall'art. 4-bis, comma 1, della L.R. 27/12/2023, n. 62, a decorrere dal 20/03/2024, così recitava:

"Art. 15 - (Norme di contenimento della spesa per le società «in house» e per le società controllate direttamente o indirettamente)

1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l’amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente al fine di ottenere che le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, anche attraverso modifiche statutarie, ottemperino alle seguenti disposizioni:

a) gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, a partire dal primo rinnovo devono essere costituiti in forma monocratica, ad eccezione degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra;

b) nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. e a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo devono essere costituiti in forma monocratica;

c) nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni, sia obbligatoria la presenza di Organi di controllo collegiali, a partire dal primo rinnovo, il numero dei componenti non può essere superiore a tre, e l’importo spettante a ciascuno dei componenti deve essere ridotto del 60 per cento rispetto a quello stabilito per l’esercizio 2012. Il compenso dei componenti supplenti dell’Organo di controllo è consentito solo in caso di sostituzione di un componente effettivo in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;

d) dall’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve discendere una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento delle medesime spese afferenti all’esercizio 2011. Tale contrazione sarà assicurata con l’eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese;

e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all’articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono omnicomprensive anche del rimborso spese;

f) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per i compensi, limiti inferiori a quello previsto dalla precedente lettera e);

g) alle società di cui al comma 1, fermo restando la necessità di adeguare le eventuali politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per come disposto dall’art. 4, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 dicembre 2015, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione regionale. Salva comunque l’applicazione delle misure di contenimento di cui al precedente periodo, se più restrittiva continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

h) a decorrere dall’anno 2013 e sino al 31 dicembre 2014 le società di cui al comma 1 devono dare applicazione al comma 11 dell’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) fermo restando la misura di contenimento della spesa contenuta nella precedente lettera h) del presente articolo, e per come disposto dall’articolo 23-bis, comma 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al presente articolo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente;

j) la spesa per il personale a tempo determinato, per co.co.co. o co.co.pro., deve essere pari al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell’anno 2009;

k) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell’80 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009;

l) nel rispetto dei limiti di cui alla lettera k), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

m) devono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi;

n) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell’80 per cento della medesima spesa impegnata nell’anno 2009;

o) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

p) le spese per missioni devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;

q) la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;

r) le spese per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte del 90 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica, ove compatibile, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione, si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

s) sino al 31 dicembre 2014, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di leasing aventi per oggetto autovetture;

t) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi;

u) le disposizioni di cui alle precedenti lettere q) e r) non si applicano nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere q) e r), si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

v) in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 23ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;

w) deve essere disposta l’attuazione delle misure di contenimento in tema di contratti di locazione indicate all’art. 8 della presente legge. Le misure e i Piani di contenimento adottati devono essere tempestivamente comunicati ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza e al Dipartimento «Controlli»;

x) è obbligatorio ridurre del 20 per cento, rispetto all’anno 2009:

1) i costi per manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall’amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato;

2) gli eventuali costi per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) i costi per canoni e utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi;

4) i costi di manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) i costi per l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) i costi per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) i costi per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

2. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo si attuano le disposizioni contenute all’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.

4. Le società di cui al comma 1, semestralmente, trasmettono al Dipartimento regionale vigilante e al «Dipartimento Controlli», una relazione, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi."

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