Articolo abrogato dall'art. 4-bis, comma 1, della L.R. 27/12/2023, n. 62, a decorrere dal 20/03/2024, così recitava:

"Art. 13 - (Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)

1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.

2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.

3. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all’esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l’eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.

4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.

6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all’articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.

7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.

8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.

9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all’OIV regionale.

10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell’80% per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all’art. 3, comma 5, della presente legge;

b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;

c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;

d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009;

e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;

f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;

g) la spesa per l’attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;

h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;

j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi;

k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

l) in attuazione dell’art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall’1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:

1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;

2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;

3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l’autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»;

m) a partire dall’anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:

1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;

2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;

n) predisposizione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell’individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;

o) predisposizione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;

p) ridurre del 20 per cento, rispetto all’anno 2009:

1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile stesso;

2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;

3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas, e gli altri servizi;

4) le spese per la manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;

5) le spese per l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;

6) le spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;

7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;

8) le spese postali e telegrafiche.

11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l’anno 2013.

12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.

13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.

14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti."

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