Ai sensi dell’art. 48, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19 il presente articolo si interpreta nel senso che la gestione delle reti e degli impianti ubicati nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica è demandata, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano al 26 luglio 2017, al soggetto individuato quale gestore del servizio stesso nell'ambito territoriale ottimale della Basilicata. A tal fine, la Giunta regionale adotta ogni atto, nel caso occorrente anche mediante nomina di commissari ad acta, affinché il soggetto di cui al periodo precedente subentri nella gestione entro e non oltre il 1° novembre 2017. Il commissario ad acta è scelto tra i dirigenti della Regione Basilicata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. A decorrere da tale data, in ogni caso, il soggetto gestore assume di diritto e ad ogni effetto di legge la titolarità delle reti e degli impianti e subentra nei rapporti di lavoro del personale consortile che vi è addetto.

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