Articolo modificato dall'art. 2, comma 4, della L.R. 14/04/2000, n. 48; dall'art. 11, comma 1, della L.R. 31/01/2002, n. 10; dall’art. 61, comma 1, della L.R. 24/07/2017, n. 19; abrogato dall’art. 2, comma 3, della L.R. 30/12/2019, n. 29 e, successivamente, dall’art. 28, comma 1, del Regolam. R. 10/02/2021, n. 1, così recitava:

"Art. 8 Ordinamento delle strutture

1. Il sistema organizzativo regionale è strutturato per grandi aree funzionali ed operative, comprendenti le materie attribuite alla competenza regionale e distinte per settori di attività tra loro omogenei o interconnessi, che costituiscono i Dipartimenti.

2. All'interno dei Dipartimenti sono costituiti gli Uffici, che rappresentano unità organiche di programmazione e che sono preposti ad attività funzionali ed operative corrispondenti ad un'ampia sfera di competenze e di obiettivi gestionali.

3. All'interno dei Dipartimenti e in collegamento con gli Uffici, per la gestione di funzioni strumentali e di supporto sono istituiti i Servizi, ambiti organizzativi dotati di ampia autonomia operativa, preposti allo svolgimento di compiti e funzioni di particolare rilevanza.

4. Per lo svolgimento di attività specifiche a carattere non permanente sono costituite all'interno dei Dipartimenti "strutture di progetto", unità organizzative speciali deputate al conseguimento di obiettivi ben definiti e circoscritti nel tempo.

5. Nell'ambito dei Dipartimenti sono inoltre costituite posizioni dirigenziali individuali, riferite a compiti rilevanti di studio e ricerca, di verifica e controllo, di ispezione e vigilanza, nonché di consulenza e assistenza agli amministratori.

6. Gli Uffici e i Servizi si articolano, di norma, in Unità operative, che rappresentano strutture di amministrazione attiva o di supporto, individuate in relazione ad esigenze di efficienza operativa per lo svolgimento dei procedimenti di competenza degli uffici o dei servizi.

7. Per lo svolgimento di attività che richiedono apporti pluridisciplinari possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da personale assegnato anche a Dipartimenti diversi ed eventualmente da esperti esterni alla amministrazione regionale.

7-bis. L'Ufficio Legale è posto alle dipendenze funzionali del Comitato interdipartimentale di coordinamento organizzativo (C.I.C.O.) ed è organizzato e disciplinato come struttura professionale autonoma, nel rispetto dei principi generali della presente legge e delle disposizioni del contratto nazionale collettivo di comparto, con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

7-ter. All'Ufficio legale sono assegnati esclusivamente dipendenti abilitati all'esercizio della professione farense selezionati con apposita pubblico concorso, in conformità alle disposizioni dell'art. 17 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. La responsabilità dell'Ufficio legale è affidata dalla Giunta regionale all'Avvocato coordinatore al quale è richiesto il possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori.

7-quater. Il coordinatore dell'Ufficio legale esercita i poteri occorrenti al funzionamento ed all'organizzazione delle attività dell'Ufficio e segnala i fabbisogni dell'Ufficio legale ai competenti uffici amministrativi, che provvedono adottando i relativi atti di liquidazione e spesa.

7-quinques. Le funzioni di coordinamento possono essere attribuite dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente del CICO, ad uno degli avvocati non dirigenti in possesso dell'abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori in servizio presso l'avvocatura, limitatamente ai compiti connessi all'organizzazione delle attività legali, per un periodo non superiore a due anni. L'assunzione delle funzioni di coordinamento non implica poteri di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri avvocati in servizio.

7-sexies. Il trattamento economico da riconoscere al Coordinatore, in misura non superiore a quello attribuito alle posizioni di alta professionalità. è determinato con la deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 7-quinques nei limiti delle risorse destinate alla spesa per il personale disponibile sul bilancio regionale.

7-septies I criteri per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 7-quinques sono determinati dal regolamento di cui al comma 7-bis."

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