Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.R. 07/08/2002, n. 35; modificato dall'art. 39, comma 4, della L.R. 27/01/2005, n. 5; dall’art. 23, comma 1, della L.R. 30/12/2009, n. 42; dall’art. 90, comma 1, della L.R. 04/03/2016, n. 5; dall'art. 51, comma 2, della L.R. 02/02/2004, n. 1; dall'art. 19, comma 3, della L.R. 16/04/2013, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 40, comma 4, della L.R. 24/07/2017, n. 19, così recitava:

“Art. 6-bis - Prezzo di vendita, modalità di pagamento

1. Il prezzo di vendita dei terreni di cui all'articolo che precede è determinato tenendo conto della data di immissione nel fondo ed è stabilito con i criteri di cui ai commi seguenti.

2. Per i poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 386/1976, agli acquirenti è riconosciuto il diritto a corrispondere il prezzo costituito dalla somma dell'ammontare dell'indennità di esproprio o del prezzo di acquisto ridotta di 2/3 e dai 2/3 del costo dei miglioramenti eseguiti sul fondo dal disciolto Ente Riforma e successivamente dai disciolti Enti di Sviluppo, al netto dei contributi statali per i miglioramenti fondiari previsti dalla legge per la bonifica del 1933. Il computo degli interessi è calcolato all'1%. Nel prezzo di vendita dovranno altresì essere conteggiati gli eventuali debiti pregressi ed i relativi interessi maturati nel decennio antecedente alla data di avvio del procedimento di vendita.

3. Comma abrogato dall’art. 90, comma 1, dalla L.R. 04/03/2016, n. 5.

4. A scelta dell’acquirente se l’ammontare della somma complessiva dovuta è inferiore o uguale a 5.164,57 euro l’importo può essere rateizzato per un massimo di 5 rate annuali maggiorate dagli interessi legali, se l’ammontare dovuto è superiore a 5.164,57 euro l’importo può essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate dagli interessi legali.

5. Per i poderi e le quote provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma la cui detenzione abbia avuto inizio in data successiva alla entrata in vigore della legge 386/76, il prezzo di vendita è determinato e corrisposto con i seguenti criteri e modalità:

a) il bene è valutato ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge n. 590/1995 e successive modificazioni, al prezzo calcolato tenendo a base i Valori Agricoli Medi determinati dalla Regione, riferiti all'anno dell'inizio della detenzione, riconosciuto congruo dall'Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, previo rimborso della somma pari all'1,5% del valore del fondo per ogni anno di detenzione quale canone d'uso forfettario onnicomprensivo, e fatto salvo il pagamento del costo delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di Sviluppo oltre agli eventuali debiti per scorte poderali e anticipazioni effettuate dai disciolti enti, maggiorati degli interessi legali dell’ultimo decennio decorrente dalla data di avvio del procedimento di vendita. Per le opere ricadenti nelle zone montane o svantaggiate il costo è addebitato per un importo pari ai 2/3 del costo stesso;

b) il prezzo di vendita è corrisposto in unica soluzione contestualmente alla stipula dell'atto pubblico di compravendita, ovvero, a scelta dell'acquirente, potrà essere rateizzato per un massimo di 10 annualità posticipate, se compreso tra € 5.164,57 e € 51.645,70, o di 15 annualità posticipate, se superiore a € 51.645,70, con aggiunta di interessi legali vigenti al momento della cessione e, con decorrenza del piano di ammortamento dalla data del contratto;

c) al momento della stipula dell'atto di compravendita l'acquirente verserà all'Alsia la somma relativa ai canoni d'uso e all'ammontare dei debiti maturati, questi ultimi maggiorati dagli interessi legali, come determinati alla precedente lettera a). Sempre a scelta dell'acquirente, se l'ammontare della somma complessiva dovuta all'Alsia per il pregresso è superiore a 5164,57 Euro l'importo eccedente tale limite potrà essere rateizzato unitamente al prezzo di vendita.

6. Per i poderi e le quote liberi da detentori il prezzo di vendita, riconosciuto congruo dall'Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, è determinato dai Valori Agricoli Medi della Regione dell'anno di cessione e dal valore delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di Sviluppo. Detto prezzo è corrisposto “con le medesime modalità stabilite dal precedente comma 5, lettera b).

7. La vendita è effettuata con i vincoli, le limitazioni e divieti stabiliti dalle norme in materia di proprietà coltivatrice così come disciplinati dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 228/2001.

8. Per tutti i casi in cui è prevista, dal presente articolo, la possibilità di corrispondere in forma rateale le somme dovute all'Agenzia, l'acquirente dovrà, a garanzia del pagamento, iscrivere sul fondo ipoteca a favore dell'Alsia o, a scelta dell'acquirente medesimo, prestare polizza fidejussoria rilasciata da un istituto di credito o impresa di assicurazione. L'ALSIA potrà, previa autorizzazione della Regione, individuare altre forme di garanzia finalizzate allo snellimento delle procedure di dismissione ed impostate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.”

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