Comma abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"6. Alla legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), all’articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla FIRA viene riconosciuto, per l’attuazione della presente legge, il 2% annuo, oltre IVA, della dotazione iniziale, per tre anni.";

b) Il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Per far fronte alle spese di gestione, alla FIRA è riconosciuto lo 0,5 % annuo del fondo per tre anni, a valere esclusivamente sugli interessi che maturano sul fondo stesso."."

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