Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L.R. 27/09/2016, n. 34 e, successivamente, abrogato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 06/06/2023, n. 25, così recitava:

"Art. 15-ter - Funzioni della Centrale unica

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 15 bis, la Regione Abruzzo si avvale dell’Agenzia di cui all’articolo 7.

2. All’Agenzia, in aggiunta alle funzioni assegnate dalla presente legge, sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 15 quater. All’Agenzia sono altresì attribuite le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. Le funzioni di cui al comma 2 comprendono in particolare:

a) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione ovvero ogni altra procedura, ivi incluse quelle per dialogo tecnico, dialogo competitivo e appalto pre-commerciale;

b) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 50/2016;

c) la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)) e successive modificazioni. Ai fini della stipulazione delle convenzioni, l’Agenzia tiene conto dei parametri prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni quadro stipulate dalla Consip spa ai sensi della vigente normativa, nonché dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi elaborati dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge 66/2014;

d) la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti, anche in forma aggregata, nonché l'affidamento in concessione di lavori e di servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;

e) per la Regione ed i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 15 quater la redazione dei documenti di progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse regionale, nonché le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

f) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), incluse le procedure di esproprio;

g) l’attività di consulenza e supporto, su specifica richiesta, nelle procedure di aggiudicazione svolte direttamente dai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 15 quater;

h) la realizzazione di un monitoraggio dei consumi di beni e servizi e l’adeguamento degli stessi all’effettivo bisogno, anche ai fini di un coordinato e ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;

i) al fine del perseguimento dell’ottimizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, favorisce la costituzione di centrali d’acquisto in collaborazione con altre regioni, anche attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, ai sensi del comma 455 della legge 296/2006."

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