Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 16/10/2023, n. 42, così recitava:

“Art. 2 - Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della L. 27 dicembre 1953, n. 959 recante “Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici”, o alla perimetrazione di nuovi BIM, non ricompresi nelle attuali perimetrazioni.”

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