Comma modificato dall'art. 146, comma 5 della L.R. 08/02/2005, n. 6 e abrogato dall’art. 23, comma 1 della L.R. 28/05/2021, n. 13, così recitava:

“2. Al fine di garantire una migliore qualità ricettiva con l'entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all'allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alla lettera "a" e "b" dell'art. 1 comma 1 devono avere i seguenti requisiti:

a) superficie minima di 10.000 mq. eccetto le strutture di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 7 e quelle esistenti all'entrata in vigore della presente legge;

b) soppressa.”

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