Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

Art. 1 - Integrazione all’art. 23-bis della L.R. n. 18/1983

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) è aggiunto il seguente:

"1-bis. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione posti al di fuori delle zone territoriali omogenee di tipo A o in zone a queste assimilabili, al fine di utilizzare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti dalla normativa nazionale e regionale vigente, resta ferma l’applicabilità della deroga ai limiti di altezza di cui all’articolo 8 del D.M. 1444/1968, come disposta dal comma 1-ter dell’articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001 e nei limiti ivi consentiti.".”

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