Articolo aggiunto dall’art. 1, della L.R. 12/12/2003, n. 26; sostituito dall’art. 1, comma 1, della L.R. 02/03/2020, n. 7; modificato dall’art. 20, comma 1, della L.R. 16/06/2020, n. 14 e, successivamente, abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 46-bis - Valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel testo interamente sostituito dall'articolo 6 del d.p.r. 12 marzo 2003, n. 120 e successive modificazioni:

a) gli atti della pianificazione e programmazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, compresi i piani agricoli, forestali e faunistico venatori, di rilevanza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari alla conservazione e gestione del sito, qualora interessino in tutto o in parte proposti siti di importanza comunitaria (pSIC), siti di importanza comunitaria (SIC), zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi;

b) gli interventi o progetti, nonché ogni attività potenzialmente incidente sui siti Natura 2000, di competenza regionale, provinciale o comunale, non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, che interessino in tutto o in parte pSIC, SIC, ZSC e ZPS o che possano avere incidenze significative sugli stessi siti, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi. N50

2. La Regione è competente per la valutazione d'incidenza sugli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e sugli interventi, progetti e attività di cui al comma 1, lettera b). N49

2-bis. Resta salva la facoltà dei comuni capoluogo di provincia di esercitare le competenze relative alla valutazione di incidenza sugli interventi, progetti e attività di rispettiva competenza. N52

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del d.p.r. 357/1997 e successive modificazioni, per gli atti di pianificazione e programmazione di cui al comma 1, lettera a) e per gli interventi, progetti e attività di cui al comma 1, lettera b), che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali o regionali, la valutazione di incidenza è effettuata sentito l'ente gestore dell’area stessa. N51

4. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura.”

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