Articolo abrogato dall’art. 66, comma 1, della L.R. 19/12/2007, n. 45, così recitava:

“Art. 62 - Rifiuti speciali e pericolosi

1. In materia di rifiuti speciali e pericolosi, come definiti nei commi 3 e 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 389 del 1997, sono delegati alle province i compiti e le funzioni relativi all'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero relativi a:

a) il deposito nel suolo (discarica) di rifiuti inerti;

b) il deposito temporaneo di rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, per il quale non sussistono le condizioni previste dall'art. 6, lett. m), del D.Lgs. n. 22 del 1997, come modificato dal D.Lgs. n. 389 del 1997.”.

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