Articolo abrogato dall’art. 15, comma 1, della L.R. 17/07/2007, n. 23, così recitava:

“Art. 59 - Funzioni delegate alla provincia in materia di inquinamento acustico

1. La provincia è delegata all'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) controllo e vigilanza in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali non comunali;

b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto;

c) approvazione dei piani di risanamento comunali e verifica della loro attuazione;

d) approvazione del piano di risanamento relativo ad infrastrutture aeroportuali non utilizzate per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali.”

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