Comma abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“2. Al comma 1-bis dell'articolo 23-bis della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), inserito dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 1/2022, dopo le parole "zone a queste assimilabili," sono inserite le seguenti: "dai centri e nuclei storici consolidati e dagli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico".”

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