Articolo abrogato dall’art. 5, comma 1, della L.R. 23/06/2016, n. 18, così recitava:

“Art. 24 (Costituzione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore Generale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità previste agli articoli 10 e 11.

2. Fino al novantesimo giorno successivo alla nomina di cui al comma 1, il Direttore Generale svolge le funzioni di Commissario Straordinario per il compimento dei seguenti atti:

a) entro novanta giorni dalla nomina, ricognizione che, sulla base di parametri quali la densità di popolazione, la densità di sorgenti inquinanti, la densità di attività produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.T.A.;

b) entro sessanta giorni dalla nomina, ricognizione del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere dei Presidi multizonali di prevenzione, dei servizi delle Aziende U.S.L;

c) entro sessanta giorni dalla nomina, ricognizione delle attrezzature e strutture laboratoristiche di controllo della qualità ambientale, di proprietà delle Province e dei Comuni e del relativo personale;

d) entro novanta giorni dalla nomina, predisposizione del Regolamento di cui all'art. 19.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua le strutture di supporto all'attività del Commissario Straordinario di cui al comma 2, utilizzando anche personale comandato presso la Giunta regionale su richiesta del Commissario medesimo.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e assegna all'A.R.T.A. la sede, le attrezzature e la dotazione organica necessarie per garantire l'operatività della direzione centrale, utilizzando le risorse risultanti dal processo di accorpamento di dipartimenti regionali, di enti o strutture regionali, ovvero dal processo di unificazione di Aziende U.S.L.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'A.R.T.A. è costituita con deliberazione della Giunta regionale; con il medesimo provvedimento il Direttore Generale è immesso nelle proprie funzioni e le risorse di cui all'art. 25, comma 1, sono trasferite all'A.R.T.A.”

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