Articolo abrogato ai sensi dell'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 146 - Modifiche alla L.R. 16/2003

1. Al comma 3 dell'art. 2 della L.R. 16/2003, dopo la parola "depuratore" inserire la lett. "e)".

2. Alla lett. e) del comma unico dell'art. 3 della L.R. 16/2003 togliere il punto ed aggiungere infine "fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate o condonate e classificate".

3. I commi "6" e "7" dell'art. 4 della L.R. 16/2003 sono rispettivamente ridenominati "7" e "6"; di conseguenza al comma 6 così ridenominato sostituire "15%" con "10%".

4. Al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 16/2003 dopo le parole "dell'art. 1" inserire "comma 1".

5. La lett. b) del comma 2 dell'art. 12 della L.R. 16/2003 è soppressa.

6. Al comma 18 dell'art. 12 della L.R. 16/2003 dopo "servizi igienici" inserire "locali commerciali e ristoranti".

7. Aggiungere all'art. 13 della L.R. 16/2003 il comma 2:

"2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 7 della deliberazione del Consiglio regionale n. 141/1 del 29 luglio 2004 è ammessa, laddove disponibile, una lunghezza tale da soddisfare lo standard sottoindicato, qualora, a causa della limitata profondità dell'arenile, la lunghezza fino a 100 ml non risulti sufficiente a raggiungere i 16 mq per ogni unità abitativa turistica, camere, bungalow, unità ricettive o piazzole."

8. Al comma 9 dell'art. 14 della L.R. 16/2003 eliminare le parole "per ogni 100 persone autorizzate".

9. Al comma 5 dell'art. 15 della L.R. 16/2003 dopo le parole "lett. a), b)" aggiungere la lett. "c)".

10. Al comma 1 dell'art. 20 della L.R. 16/2003 sostituire "16" con "17".

11. Alla lettera g) dell'art. 20 della L.R. 16/2003 sostituire "18" con "19".

12. Al comma 1 dell'art. 21 della L.R. 16/2003 sostituire "16" con "17".

13. Al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 16/2003 sostituire "19" con "20".

14. Alla fine del comma 1 dell'art. 23 della L.R. 16/2003 aggiungere dopo il punto "In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il suddetto termine, le norme della presente legge diventano efficaci nei confronti dei privati, enti ed amministrazioni pubbliche, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza"."

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