Articolo abrogato dall'art. 122, comma 2, della L.R. 15/02/2023, n. 10, a decorrere dal 21/08/2023, così recitava:

"Art. 107 - (Sostituzione dell’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75)

1. L’articolo 48 della legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere), è sostituito dal seguente:

“Art. 48 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/1993.

2. L’avvio e l’esercizio delle attività delle strutture turistiche extralberghiere restano soggetti al rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull’accessibilità.”."

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