Articolo abrogato dalla L.R. 12/01/2018, n. 2.

L’articolo 9 così recitava:

Art. 9 - Modifiche alla L.R. 7 marzo 2000, n. 20 (Testo unico in materia di sport ed impiantistica sportiva)

1. L’Art. 38 della L.R. 7 marzo 2000, n. 20, (Testo Unico in materia di sport e impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

“Art. 38 - (Agevolazioni Finanziarie)

1. In attuazione dei principi indicati all’art. 37, la Giunta Regionale, nell’ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a:

a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in ambito di impiantistica sportiva, nel limite massimo del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, da contenere comunque entro il limite previsto dalla tabella A di cui all’art. 39;

b) concedere contributi in conto interesse, nel limite dell’abbattimento complessivo degli stessi, mediante convenzione di cui al comma 2, in relazione ai mutui da contrarre dai soggetti beneficiari con l’Istituto convenzionato.

2. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per il Credito Sportivo o altri Istituti di Credito, a condizioni non meno favorevoli, apposite convenzioni dirette ad assicurare le migliori condizioni per la concessione dei mutui agevolati ai beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.

3. Nel quadro degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con il CONI apposita convenzione diretta a promuovere un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, nonché a garantire la migliore speditezza nelle attività poste in essere dai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’art. 39.

4. Per finanziare le attività di cui al presente titolo è prevista una quota pari al 90% della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio, come indicato al comma 9 dell’art. 60.

5. Nel caso le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle percentuali indicate al comma 9 dell’art. 60 le somme non utilizzate possono essere destinate ad ulteriori iniziative comunque concernenti interventi di impiantistica sportiva, entro i limiti della disponibilità finanziaria”.

2. L’art. 39 della L.R. 20/2000, è sostituito dal seguente:

“Art. 39 - (Soggetti beneficiari)

1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A.


Tabella A - Soggetti beneficiari e limite massimo dei contributi in conto capitale


COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI

(abitanti residenti)

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE (Euro)

Fino a 3.000 ab.

40.000,00

Da 3.001 a 10.000 ab.

60.000,00

Da 10.001 a 100.000 ab.

100.000,00

Oltre 100.000 ab.

150.000,00

Società ed Associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive del CONI e Federazioni sportive del CONI

30.000,00

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e loro società e associazioni affiliate

30.000,00


3. L’articolo 40 bis della L.R. 20/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 40 bis

1. Per il solo anno 2006 le istanze di cui all’art. 40 sono considerate prodotte nei termini utili sempre che le stesse e la relativa documentazione, come prescritta, siano presentate, con le indicate modalità entro il termine di venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della presente legge.”.

4. Al comma quarto dell’art. 41 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “per i benefici di cui alla lett. b) o quelle che garantiscono un maggiore importo di cofinanziamento per i benefici di cui alla lett. a), del comma 1 dell’art. 38”.

5. Dopo il quarto comma dell’art. 42 della L.R. 20/2000 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per le richieste di contributo in conto capitale di cui al comma 1 lett. a) dell’ articolo 38, fermo restando la presentazione della documentazione necessaria come prevista al presente Titolo, per la erogazione dei benefici si provvede con determinazione del Dirigente del Servizio competente secondo le seguenti modalità:

a) il 50% del contributo in conto capitale a presentazione del certificato di inizio lavori;

b) l’ulteriore 50% di detto contributo a presentazione:

1) del certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo secondo quanto disposto dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge -quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni), dalla L. 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

2) del provvedimento di approvazione di detto certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo;

3) di apposito rendiconto delle somme spese e da spendere in relazione agli interventi effettuati, nonché apposita relazione acclarante i rapporti tra la Regione ed il beneficiario”.

6. Al comma primo dell’articolo 43 della L.R. 20/2000 sono aggiunte, in fine, le parole “decorrenti dalla data di agibilità dell’impianto sportivo susseguente alla ultimazione degli interventi finanziati”.”

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