Articolo abrogato dall’art. 8, comma 1, della L.R. 29/12/2021, n. 7, così recitava:

“Art. 18

1. Il settore "Interventi post-sisma 2002" di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), provvede alla prosecuzione e al completamento degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 14, comma 2, individuando quale priorità il completamento dei progetti riferibili ai nuclei familiari che, nell'attuazione del già richiamato articolo 14, altrimenti rimarrebbero nelle strutture provvisorie o in locazione presso terzi.

2. Il settore "Gestione stralcio del Soggetto Attuatore" di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), provvede al completamento delle opere in corso, secondo l'iter procedurale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.”

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